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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.279. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.279.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Integrazione della produzione di biogas nella rete elettrica e nella rete del gas)

  1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese del settore agroenergetico, al fine di promuovere la filiera del biometano agricolo attraverso lo sviluppo della produzione di energia elettrica rinnovabile, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 526, sono inseriti i seguenti:
  «526-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 526 si applicano, per un periodo di incentivazione pari a 20 anni, anche agli impianti entrati in esercizio dal 1o gennaio 2008 e incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, il cui livello di produzione giornaliera sia mantenuta al 50 per cento e a condizione che la riconversione avvenga secondo tempistiche differenziate definite dal decreto di cui al comma 525 e comunque entro il 31 dicembre 2024.
   526-ter. Gli impianti di cui al comma 526-bis di potenza nominale fino a 600 kW che prevedono un utilizzo in forma utile del calore prodotto e misure di miglioramento ambientale delle emissioni accedono al regime incentivante senza l'obbligo di riconversione della produzione secondo un regime programmabile.
   526-quater. Assolta la quota obbligatoria da destinare alla produzione elettrica in regime di flessibilità, gli impianti riconvertiti devono destinare la propria produzione di biometano, eventualmente anche potenziata, fino ad una capacità produttiva di biometano di ciascun impianto di biogas non superiore a 500 Smc/ora, all'immissione in consumo per l'utilizzo nei trasporti secondo le modalità e le condizioni di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018 e all'immissione nella rete del gas naturale per il suo utilizzo indifferenziato secondo le modalità e le condizioni di cui al comma 526-quinquies.
   526-quinquies. La produzione di biometano ottenuta a seguito dei processi di riconversione di cui al precedente comma, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 2018/2001/UE, in quanto applicabili, può essere immessa in rete anche per altri usi diversi dai trasporti ed è incentivata per 20 anni. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i valori, i criteri e le modalità di accesso al sistema di incentivazione. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente comma trovano copertura per il tramite delle componenti tariffarie del gas naturale.
   526-sexies. Ai fini delle determinazioni di cui al precedente comma si tiene conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014.
   526-septies. In termini di energia la produzione di biometano di ciascun impianto riconvertito realizzato da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, ai sensi dei commi da 526-bis a 526-quinquies, deve derivare al massimo per il 20 per cento da colture alimentari di primo raccolto e per la rimanente quota da effluenti zootecnici, sottoprodotti agroindustriali, di cui alla tabella 1.A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni, e colture di secondo raccolto. Per gli impianti a biogas il cui prodotto è destinato a più produzioni finali, per ciascuna produzione è applicato un distinto fattore di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa».

  2. Agli impianti di produzione elettrica da biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, riconvertiti, anche parzialmente, alla produzione di biometano, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di biomasse non rifiuto, di cui almeno il 20 per cento in peso di effluenti zootecnici.
  3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto ministeriale 2 marzo 2018 è prorogato al 31 dicembre 2028 e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementato a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno.
  4. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché: « a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato; b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile; c) il “Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano” sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore».

ex 12.0131.