Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Applicabilità articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 alle imprese alberghiere)
1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
« e-bis) dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa».
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 209;
aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.