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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.256. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.256.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Inclusione delle imprese tra i beneficiari del Superbonus 110 per cento)

  1. Al comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), le parole: «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
   b) dopo la lettera d) aggiungere le seguente: « d-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.005,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.140,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione del comma 3.
  3. A decorrere dall'anno 2022 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, a decorrere dal 1o gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

ex 12.0103.