Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Sismabonus)
1. All'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 l'ultimo periodo è soppresso.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 11,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.