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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.214. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.214.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1:
   all'alinea, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2023»; al comma 4 sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2023»; al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2023».

  Conseguentemente sopprimere il comma 3-bis;
   alla lettera b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,», sono soppresse;
   alla lettera c) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,», sono soppresse;
    2) dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguenti:
  «9-ter. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi realizzati su immobili rientranti nella categoria catastale D2. Ai fini dell'applicazione del presente comma:
  1. la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 25.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 20.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20;
   2. la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 12.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 10.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20.
   9-quater. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 300.000 e la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 100.000. Il termine per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi è fissato al 31 dicembre 2023.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 374,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.522 milioni di euro per l'anno 2023, 3.491 milioni di euro per l'anno 2024, 4.351 milioni di curo per l'anno 2025, 2.909 milioni di euro per l'anno 2026, 2.910 milioni di euro per l'anno 2027, 1.540 milioni di euro per l'anno 2028, 149 milioni di euro per l'anno 2032, 261 milioni di euro per l'anno 2033, 290 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede:
   a) quanto a 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 374,8 milioni di euro per l'anno 2022, 800 milioni di euro per l'anno 2023, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, 149 milioni di euro per l'anno 2032, 261 milioni di euro per l'anno 2033 e 290 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;
   b) quanto a 420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante incremento del 20 per cento di tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   c) quanto a 302 milioni di euro per l'anno 2023, 2.571 milioni di euro per l'anno 2024, 3.431 milioni di euro per l'anno 2025, 1.989 milioni di euro per l'anno 2026, 1.990 milioni di euro per l'anno 2027 e 620 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ex 12.23.