Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Canoni non riscossi)
1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1o febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 209;
aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, Allegato F;
sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.