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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.18. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.18.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in favore delle vittime del dovere e del personale dei comparti sanitario, sicurezza e difesa impegnati nell'emergenza epidemiologica COVID-19)
   1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all'80 per cento nonché ai familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.
   2. Sono equiparati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 i lavoratori dei comparti sanitario, sicurezza e difesa impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiore all'80 per cento o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l'emergenza sanitaria determinata da COVID-19.
   3. Gli assegni vitalizi previsti dalla vigente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
   4. Parimenti, le elargizioni di cui alla vigente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
   5. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.
   6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per le successive annualità, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209».

ex 2.03.