Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Riduzione canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale e applicazione di cedolare secca in favore del locatore)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano subito nel 2020 una riduzione di almeno un quinto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto a quelli del 2019, i canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale strumentali per lo svolgimento dell'attività sono ridotti del 30 per cento per il 2021.
2. I canoni di locazione percepiti dai locatori che effettuano tale riduzione, sono esclusi dal reddito complessivo e sugli stessi verrà applicata, per le medesime annualità, una cedolare secca agevolata pari al 10 per cento, sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 471 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.