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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.168. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.168.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio)

  1. Al comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sostituire le parole: «ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1o gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore» con le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 miliardo di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

ex 10.0150.