Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Trattamento fiscale casse di previdenza private)
1 All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: «forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» sono aggiunte le seguenti: «e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell'attività professionale.».
Conseguentemente, all'articolo 209 la parola: 800 è sostituita dalla seguente: 730 e la parola: 500 è sostituita dalla seguente: 430.