Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Aliquota IVA al 4 per cento per il settore della ristorazione)
1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica e per il periodo di vigenza delle limitazioni all'esercizio delle attività commerciali e produttive connessa alla medesima emergenza, gli operatori del settore della ristorazione che organizzano o riconvertono le attività di somministrazione di cibi o bevande nella forma della consegna a domicilio o asporto, si applica l'aliquota IVA al 4 per cento.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.