Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 come sostituito dal comma 692 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, si applica ai redditi forfetari percepiti a decorrere dall'anno 2020 in avanti, e non trova applicazione in relazione al disposto di cui al comma 502-bis, primo periodo, lettera b), dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018.