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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.147. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.147.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Nuovi limiti di deduzione delle spese relative ai veicoli aziendali)

  1. All'articolo 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) nella misura del 50 per cento, relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai motocicli e ai ciclomotori, il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1), con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2). La predetta percentuale è ridotta al 40 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km e al 30 per cento qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km.
   Se i veicoli indicati al precedente comma sono utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, le percentuali suindicate sono aumentate del doppio. Nel caso di esercizio di arti o professioni in forma di società semplice o associazione, di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.
   Non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede euro 50 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 8 mila per i motocicli, euro 4 mila per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 7 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 1.500 per i motocicli, euro 800 per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, devono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.».

  2. La disciplina dettata dal comma 1 trova applicazione per i contratti di acquisto, leasing, locazione e noleggio posti in essere nel periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 2020.
  3. All'articolo 19-bis.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera c) è soppressa.
  4. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 1.225 milioni a decorrere dall'anno 2021 cui si provvede attraverso le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 5.
  5. A decorrere dall'anno 2021 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1 gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 1.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

ex 10.0152.