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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.142. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.142.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati e destinazione delle risorse al fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 39-octies:
    1) al comma 1, la parola «b),» è soppressa;
    2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  «3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
   a) una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;
   b) una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.
   3-bis. La quota specifica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è pari a 57,00 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2021 e 59,20 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2022 e 61,40 euro per mille unità di prodotto per l'anno 2023.
   3-ter. La quota di cui al comma 3, lettera b), è pari a 38 punti percentuali a decorrere dall'anno 2021.
   3-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2021, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), di cui alla presente legge.
   3-quinquies. Per il triennio 2021-2023, le quote di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo. A decorrere dal triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione di un maggior gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-bis e 3-ter.
   3-sexies. Il decreto di cui al comma 3-quinquies è adottato a far data dalla determinazione annuale del PMP di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, della presente legge, ed entro e non oltre il 30 settembre dell'ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione.
   3-septies. Al fine dell'adozione del decreto di cui al comma 3-quinquies, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.
   3-octies. Al fine di consentire l'opportuno monitoraggio parlamentare in merito all'andamento del gettito, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette il decreto di cui al comma 3-quinquies, ivi allegata la relativa relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed a quelle competenti per i profili finanziari.»;
    3) il comma 4 è soppresso;
    4) al comma 6, secondo periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2021» e le parole: «96,22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
   b) all'Allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati», la lettera c) è soppressa.

  2. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo pari a 169 milioni di euro per l'anno 2021, 359 milioni di euro per l'anno 2022 e 491 milioni di euro per l'anno 2023 affluiscono al fondo di cui all'articolo 207.

ex 10.0177.