Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Patto di Resilienza)
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuta ai soggetti locatari di immobili rientranti nelle categorie catastali C1, C3 e D2, nei quali esercitano attività d'impresa, arti e professioni, la possibilità di rinegoziare il canone di locazione mensile, in accordo con il locatore dell'immobile, mediante la stipula di un nuovo contratto sottoscritto presso le camere di commercio competenti.
2. Ai fini della riduzione di cui al comma 12, le camere di commercio competenti trasmettono all'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA il contratto di cui al comma 1.
3. La possibilità di stipulare un nuovo contratto ai sensi del comma 1 decorre dal 1o gennaio 2021 e la durata del contratto non può comunque eccedere il termine del 31 dicembre 2021.
4. Il contratto di cui al comma 1 sospende, per il periodo di applicazione, il contratto previgente, il quale ritorna a dispiegare i propri effetti dal giorno immediatamente successivo al termine di applicazione della rinegoziazione di cui al comma 1.
5. Ai locatari che si avvalgono della rinegoziazione di cui al comma 1 articolo è riconosciuta, secondo la nuova stipula, la facoltà di corrispondere il 50 per cento del canone di locazione mensile previgente.
6. Ai locatari che si avvalgono della rinegoziazione contrattuale è riconosciuto, per ogni mensilità rinegoziata, un contributo a fondo perduto per un importo pari al 25 per cento del canone di locazione mensile previgente.
7. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 6 è riconosciuto nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021.
8. Ai locatori degli immobili di cui al comma 1 che si avvalgono della facoltà di rinegoziare il canone di locazione è riconosciuto, per l'anno di imposta 2020, un credito d'imposta per un importo pari al 50 per cento del canone di locazione previgente.
9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 è riconosciuto nel limite massimo di 1,6 miliardi di euro per l'anno 2021.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare, di concerto con il ministro dello sviluppo economico e con il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del contributo a fondo perduto di cui al comma 6.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 1o maggio 2021, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 8 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 8. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
12. Per i mesi da gennaio a giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 13, che costituiscono tetto di spesa ed unicamente nei confronti delle utenze sottoposte alla rinegoziazione di cui al comma 1.
13. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 12, l'Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1o gennaio e il 31 giugno 2021, in modo che per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 12 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 15. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui al presente comma e degli oneri generali di sistema.
14. Il contratto rinegoziato ai sensi del comma 1, decade automaticamente a seguito della prima rata mensile non pagata dal locatario entro il termine ivi previsto. Il locatario è obbligato altresì alla restituzione dell'intero importo ottenuto sotto forma di prestito agevolato, ove concesso, entro trenta giorni dalla decadenza del contratto. Nei casi di decadenza del contratto ai sensi del comma 1, decade anche l'agevolazione di cui al comma 12. Il locatore comunica alla Camera di Commercio competente il mancato pagamento, entro i termini previsti, della rata mensile di affitto e la conseguente decadenza del contratto stipulato. La camera di commercio informa immediatamente l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA e il soggetto erogatore del credito agevolato di cui al comma 6.
15. Agli oneri di cui al comma 9, pari a 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021, ed agli oneri di cui al comma 13, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.