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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1353. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1353.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo per lo spettacolo viaggiante e l'attività circense)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo per lo spettacolo viaggiante e l'attività circense con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022. Il Fondo garantisce erogazioni a fondo perduto per le imprese culturali operanti nello spettacolo viaggiante e l'attività circense.
  2. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinate le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

ex 96.061.