Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:
Art. 96-bis.
1. Al fine di interventi strutturali per l'eliminazione delle barriere architettoniche dei complessi monumentali statali è istituito un Fondo nazionale da 50 milione di euro per il 2021.
2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.