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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1343. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1343.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA per le importazioni inerenti il mercato dell'arte)

  1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità di delineare un quadro economico adeguato, l'aliquota Iva riferita alle importazioni di opere d'arte è fissata al 5 per cento, al fine di incentivare e incrementare la domanda interna.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 96.039.