Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Per ciascun degli anni 2021, 2022 e 2023, sui prodotti di musica registrata si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.