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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1314. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1314.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per l'anno 2021, nel limite complessivo di 5 milioni di euro, è concesso un contributo pari al 50 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.000, per l'acquisto di uno strumento musicale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative e i criteri per la concessione del contributo medesimo.

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 96.77.