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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1295. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1295.

  All'articolo 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 181 della legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere un nuovo comma 1-quinquies:
  «1-quinquies. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo esecutivo».
   dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 183 della legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere un nuovo comma 4-bis:
  «4-bis. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti Locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l'erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2021 e 2022 al fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di riconversione».

  2-ter. All'articolo 183 della legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
  «10-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura statali di cui al comma 3.
   10-ter. In relazione alle disposizione che hanno imposto l'interruzione delle attività al fine di un efficace contrasto della pandemia COVID-19, le amministrazioni comunali sono autorizzate a rinegoziare, su richiesta della parte privata, i rapporti di locazione e concessione di immobili di proprietà comunale, mediante riduzione dei corrispettivi contrattuali previsti o attraverso una proroga del rapporto di locazione o concessione in modo da tenere conto, a seguito di specifica istruttoria, nel riequilibrio dei rapporti contrattuali, del periodo di inattività imposta».

  2-quinquies. All'articolo 184 della legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse per la costituzione e il finanziamento di un Fondo di Garanzia per l'accesso al credito e di un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. I due Fondi sono gestiti e amministrati a titolo gratuito dall'Istituto per il Credito Sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

ex 96.86.