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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1263. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1263.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo Piano Amaldi)

  1. Al fine di realizzare gli interventi di sostegno previsti dal Piano Amaldi per l'ammodernamento scientifico e tecnologico del nostro paese, per la promozione e lo sviluppo all'avanguardia della ricerca, generato dall'incontro trasversale delle diverse discipline dall'ambito matematico-scientifiche a quello umanistico, tramite la collaborazione di esperti e scienziati, suddivisi in grandi aree, i quali esaminano le proposte di ricerca da finanziare in modo strutturato con specifici bandi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il «Fondo Amaldi per la promozione della ricerca», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, e gli enti di ricerca.
  2. Con decreto della Presidenza del Consiglio sentito il Ministero dell'università e della ricerca, viene adottato entro 60 giorni suddetto Piano Amaldi nella modalità di attuazione programmatiche dello stesso.
  3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede tramite il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.

ex 90.02.