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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1238. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1238.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:
  7. Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni introdotte con l'articolo 19, comma 1, lettera f) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993 n. 573, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per incentivare l'inquadramento nella qualifica di professore associato dei Ricercatori a Tempo Determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 nel corso del secondo e del terzo anno di contratto, previo esito positivo della valutazione. Tramite apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, le risorse di cui al presente comma saranno ripartite con cadenza annuale tra le Università Statali proporzionalmente alle spese sostenute in attuazione l'articolo 19, comma 1, lettera f) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

  8. All'onere di cui al comma 7 si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2021 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.

ex 89.7.