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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.121. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.121.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Credito di imposta associazioni di volontariato)

  1. È riconosciuto un credito di imposta per le spese dirette e indirette sostenute dalle organizzazioni di volontariato, reti associative e la generalità degli enti del terzo settore impegnate nell'attività di supporto assistenziale per la cura e la prevenzione dal contagio da COVID-19, pari al 70 per cento delle spese sostenute per gli anni 2020 e 2021.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è riconosciuto per le spese relative a:
   a) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
   b) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
   c) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera a), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ex 10.041.