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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1201. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1201.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento già fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, la dotazione del fondo per la messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 59 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023
  2. All'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 500 milioni di euro per l'anno 2021 e le parole: dall'anno 2021 sono sostituite dalle seguenti: dall'anno 2024.

ex 87.058.