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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.120. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.120.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sgravi fiscali per immobili posseduti da cittadini italiani e degli Stati dell'Unione europea non residenti in Italia che mantengano legami familiari e affettivi con il luogo in cui è ubicato l'immobile)

  1. Alla lettera c) del comma 741 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
    «6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani o da cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, che dimostrino di mantenere legami familiari e affettivi con il territorio nel quale è situata l'unità immobiliare, secondo requisiti, criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso».

  2. Alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «cittadino italiano emigrato all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «cittadino italiano o cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea residente in Paesi non appartenenti all'Unione europea che dimostri di mantenere legami familiari e affettivi con il territorio nel quale è situato l'immobile».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, di cui 3 milioni di euro annui destinati alla copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex 10.0212.