stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1199. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1199.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Per adeguare gli ambienti educativi allo sviluppo delle nuove tecnologie e di costruire scuole innovative 5.0, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo, denominato «Fondo 1000 scuole innovative», finalizzato alla adozione, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, di un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica volto alla realizzazione di 1000 scuole innovative.
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono tesi a:
   a) organizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento all'utilizzo delle nuove tecnologie;
   b) predisporre ambienti digitali per la didattica integrata;
   c) adeguare la dotazione delle attrezzature e dei dispositivi hardware e software per la didattica delle istituzioni scolastiche del servizio nazionale di istruzione.

  3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, le scuole, nel 2021, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di edilizia scolastica, avviano una pianificazione dell'offerta didattica e degli ambienti di apprendimento. Il Ministro dell'istruzione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nonché all'adeguamento degli ambienti di apprendimento.
  4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, lettere a) e b) e comma 3, è autorizzata la spesa fino a 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c), il Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato di 100 milioni per l'anno 2021 finalizzati all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali e la connettività di rete.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 1.100 milioni di euro per il 2021 e in 1.000 mln di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per gli anni 2022 e 2023 mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.

ex 87.059.