Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
1. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 286, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.