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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1179. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1179.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge 10 marzo 2000, n. 62, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 2.000,00 euro ad alunno, per le famiglie economicamente più svantaggiati e/o con un reddito basso.
  2. Agli oneri del presente articolo pari a 1 milione di euro si provvede mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

ex 86.09.