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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1164. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1164.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Fondo straordinario per il sostegno delle farmacie rurali)

  1. Al fine di sostenere, valorizzare e riconoscere il carattere essenziale del servizio svolto sul territorio dalle farmacie rurali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1968, n. 221, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il «Fondo straordinario per il sostegno delle farmacie rurali», con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, si provvede alla ripartizione del fondo, nonché alla definizione degli interventi, delle misure e delle agevolazioni necessarie per l'attuazione del comma 1, volte ad assicurare la continuità del servizio reso delle farmacie rurali.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 85.014.