Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
1. Alle farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSN è riconosciuto, per gli anni 2021 e 2022, un credito dalle imposte sui redditi nella misura del 60 per cento e, comunque, non superiore all'importo di euro 2000, per le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi volti all'adeguamento della propria attività alle prescrizioni disposte dai provvedimenti governativi per il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2.
2. Al relativo onere, valutato in euro 22.800.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rideterminato dall'articolo 209.