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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1115. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1115.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza domiciliare)

  1. Al fine di rafforzare la presa in carico domiciliare dei pazienti complessi affetti da malattie croniche, disabili, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, ai quali, anche a causa dell'emergenza SARS-CoV-2, devono essere garantiti a domicilio tutti quei servizi e presidi essenziali per il supporto vitale e per una migliore qualità di vita, le regioni e le province autonome promuovono l'implementazione di azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, anche tramite l'integrazione e il coordinamento tra le prestazioni tecnologiche, quali la ventilazione meccanica, l'ossigenoterapia, la nutrizione artificiale e le prestazioni sanitarie proprie dell'assistenza domiciliare integrata.
  2. Al comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è modificato come segue: «A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale e per l'assistenza domiciliare integrata nei limiti indicati al comma 10».

ex 79.08.