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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1106. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1106.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente

Art. 77-bis.

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, al fine di garantire la sicurezza delle studentesse e degli studenti nonché dei lavoratori della scuola e assicurare un servizio di prevenzione, per gli anni 2021 e 2022 le regioni verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, autorizzano le Asl ad attivare procedure di selezione di medici, infermieri e assistenti sanitari da dedicare all'attività di prevenzione e controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi. Le procedure sono aperte anche ai laureati in medicina e chirurgia iscritti all'ordine non in possesso di specializzazione nonché ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno delle scuole di specializzazione. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza Stato-regioni, con decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 500 milioni di euro per il 2021 e 500 milioni di euro per il 2022, che costituiscono limite di spesa, si procede euro si provvede, per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

ex 77.027.