Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'ammontare dell'assegno universale dovrà essere tale da risultare più favorevole, per i genitori, rispetto alle vigenti disposizioni fiscali, tributarie e di altra natura in materia di figli a carico. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, è autorizzato a modificare con proprio decreto la copertura finanziaria di cui al comma 1.