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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1089. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1089.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni per la somministrazione di vaccini nelle farmacie)

  1. Al fine di contenere gli accessi ospedalieri e di alleggerire il carico degli ambulatori medici nell'attuale contesto emergenziale sanitario legato alla diffusione del virus SARS-CoV-2, nelle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale è consentita la somministrazione di vaccini, anche in regime di SSN, nell'ambito di campagne vaccinali programmate dalle autorità sanitarie nazionali e regionali.
  2. La somministrazione dei vaccini nelle farmacie, da praticarsi a fronte di anamnesi di esclusiva competenza medica, può essere effettuata dai farmacisti che vi operano previa specifica abilitazione, definita con decreto del Ministro della salute.
  3. Il Ministero della salute, sentite la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle farmacie pubbliche e private, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria ordinanza individua l'elenco dei vaccini che possono essere somministrati in farmacia e definisce i requisiti per garantire adeguati standard di sicurezza e il rispetto della privacy per la somministrazione dei vaccini all'interno della farmacia.
  4. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative allo svolgimento del servizio di somministrazione vaccinale sono disciplinate dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali.
  5. Per garantire l'approvvigionamento dei vaccini da parte delle farmacie, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

ex 75.019.