Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Istituzione di borse di studio a favore degli orfani del personale sanitario)
1. A decorrere dall'anno accademico 2021-2022 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per l'erogazione di borse di studio riservate agli orfani del personale sanitario rimasto vittima del Covid-19 nel corso dell'anno 2020, a totale o parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza, in essere o futura, del corso di laurea in medicina o in altri corsi universitari per le professioni sanitarie. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 55.