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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1070. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1070.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Bonus in favore dei lavoratori delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica dipendenti o collaboratori delle strutture private)

  1. Nelle more del rinnovo dei contratti collettivi, ai lavoratori delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica dipendenti di strutture private, è concesso un bonus mensile pari a 100 euro.
  2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, il bonus di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di gennaio 2021.
  3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. Il medesimo bonus è concesso, per l'anno 2021, sotto forma di detrazione dall'imposta sul reddito, a prescindere dal regime fiscale, ai collaboratori autonomi delle strutture private esercenti le professioni di cui al comma 1.
  2. Conseguentemente, per far fronte al relativo onere, stimato in euro 50 milioni per l'anno 2021, ridurre della corrispondente somma il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

ex 74.024.