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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1031. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1031.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dal 2021 le regioni e le province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse degli articoli 73, 74, 75, 76, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli, è consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  2-ter. Relativamente alle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le regioni e le province autonome possono utilizzarne in maniera flessibile quota parte delle medesime, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli. È consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  2-quater. All'articolo 18, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
  «1-bis. Relativamente alle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono destinare quota parte delle risorse assegnate per un totale complessivo di 1.410 milioni di euro ad ulteriori finalità comunque connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1.».

ex 72.7.