Al comma 2, sostituire le parole: di 527,070 con le seguenti: di 827,070 e le parole: di 417,870 con le seguenti: di 717,870.
Conseguentemente, all'onere si provvede mediante riduzione di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 delle risorse di cui all'articolo 68, comma 1 della presente legge.