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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1025. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1025.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, inclusa la recettività per mancati nuovi inserimenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato «Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti» volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 71.036.