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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1023. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1023.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Sostegno alle famiglie con animali)

  1. Al fine di sostenere le famiglie conviventi con uno o più animali d'affezione e contribuire alle spese per l'accudimento e la cura, per l'anno 2021, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una quota di risorse, pari a 5 milioni di euro, è destinata al riconoscimento di un assegno di importo pari a 150 euro annui per ogni animale detenuto e iscritto nella relativa anagrafe e comunque di importo massimo pari ad euro 450 annui.
  2. L'assegno è corrisposto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dell'intestatario dell'animale richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Qualora il nucleo familiare di appartenenza dell'intestatario dell'animale richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo comma è raddoppiato e comunque di importo massimo pari ad euro 900 annui.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 795 milioni di euro per l'anno 2021.

ex 71.022.