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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1012. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1012.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie presso strutture private autorizzate o accreditate)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie presso strutture private autorizzate o accreditate)
   1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie e socio-sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale, presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente, una professione sanitaria o socio-sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. In tal caso gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo.
   2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è consentito a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, di esercitare, temporaneamente, in via autonoma o dipendente, presso strutture private autorizzate o accreditate, una professione sanitaria o socio-sanitaria conseguita all'estero. In tal caso gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti, all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo.».

ex 71.037.