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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 89.029. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
89.029.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Sviluppo di competenze manageriali)

  1. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo laureate e neo laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle PMI, ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto un credito di imposta sino al 100 per cento per le piccole e microimprese, sino al 90 per cento per le medie imprese e sino all'80 per cento per le grandi imprese, delle donazioni effettuate fino a un massimo di 100.000 euro. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico, adotta il decreto che disciplina l'attuazione del presente articolo e determina le predette percentuali al fine del rispetto del limite complessivo di cui al comma 4.
  2. Le iniziative formative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso l'organizzazione di master post universitari e, qualora erogati da università italiane e straniere, pubbliche e private riconosciute dall'ordinamento nazionale, garantiscono almeno 60 Crediti formativi universitari (CFU) o 60 European credit transfer system (ECTS) o un volume di lavoro di apprendimento pari a mille e cinquecento ore. Nei casi in cui i master siano erogati da istituti di formazione avanzata, scuole di formazione manageriale pubbliche e private diversi da quelli di cui al primo periodo devono essere accreditati ASFOR, EQUIS, o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a mille ore, di cui almeno settecento di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per il master.
  3. Anche al fine di identificare i soggetti di cui al presente articolo, all'interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del Codice Ateco è introdotta la sottocategoria 85.43 «Istruzione post Universitaria; Formazione Manageriale, Master post lauream, Master Executive».
  4. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di una maggiore spesa annua pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.