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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 39.6. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
39.6.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. La trasformazione in credito d'imposta di cui al comma 1 è consentita altresì, con le modalità di cui al comma 2-bis, in caso di aumento di capitale esclusivamente in denaro o in natura, deliberato dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge. Il conferimento dei beni in natura o il totale versamento dell'aumento di capitale deve essere effettuato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   2-bis. Nei casi di cui al comma 1-bis, la trasformazione in credito d'imposta avviene, per un quarto, alla data d'inizio della decorrenza degli effetti delle operazioni di cui al comma 1-bis e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data d'inizio della decorrenza degli effetti di dette operazioni per un ammontare complessivo non superiore all'aumento del capitale sociale. Dalla data di decorrenza degli effetti dell'operazione di aumento di capitale, per i soggetti di cui al comma 1-bis:

   a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;

   b) non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.;

   al comma 8 dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 1-bis;

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – ;

   2022: – 5.000.000;

   2023: –.