Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:
Art. 193-bis.
1. All'articolo 35 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022».
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2021.