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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 152.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020  [ apri ]
152.5. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1:

   a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le finalità di cui al presente comma, le regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al primo periodo, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente»;

   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Eventuali risorse residue possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»..

  Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere i seguenti commi:

  1-bis. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a tale fine ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente».
  1-ter. Al fine di assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere conferite le funzioni di controllo, nonché di accertamento, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del rispetto da parte dei viaggiatori delle modalità di utilizzazione del trasporto pubblico locale come disciplinate dalle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.
  1-quater. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni euro per l'anno 2022, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza.
  1-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri di determinazione dell'importo del contributo riconoscibile a ciascun comune a valere sulle risorse di cui al comma 1-quater, nonché le modalità di presentazione della domande di accesso al contributo, nonché di erogazione del contributo stesso.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2021: –3.000.000;
   2022: –6.000.000.