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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 128.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2020  [ apri ]
128.06.
approvato

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Misure a sostegno del settore aeroportuale)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 54, comma 2, della presente legge, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione:

   a) nel limite di 450 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;

   b) nel limite di 50 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

  3. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma 2, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 relativamente ai servizi offerti, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:

   a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

  4. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subìto e determinato ai sensi del comma 3. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 2, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili e, comunque, nel limite massimo del 20 per cento delle risorse indicate al medesimo comma 2.
  5. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo. Il parere delle Commissioni parlamentari è reso entro sette giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.
  6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  7. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 315 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2, lettera a) che ne facciano richiesta, nonché un importo non superiore a 35 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2, lettera b) che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al comma 2, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 500 milioni di euro.