Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Potenziamento della rete di assistenza alle vittime di reato)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per il 2021.