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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 100.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
100.5.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi degli articoli 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto uno specifico accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso, con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata COVID-19 ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, come introdotto per le locazioni ad uso abitativo dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento.
  3-ter. Le parti, al fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca prevista al comma 3-bis, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo, in modalità bilaterale, attestandone per iscritto la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978, n. 392, ed alla presente legge per l'anno 2021.
  3-quater. Per la validità del beneficio fiscale di cui al comma 3-bis, le parti dovranno altresì procedere alla registrazione, anche telematica, senza oneri, dell'accordo sottoscritto e della relativa attestazione di conformità rilasciate ai sensi del comma 3-ter. Nel caso in cui i competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate non fossero aperti al pubblico a causa dell'emergenza sanitaria le parti, qualora non fossero abilitate alla registrazione telematica, potranno comunicare, anche a mezzo delle rispettive organizzazioni di categoria, all'Agenzia delle entrate, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre trenta giorni dalla firma degli accordi di riduzione del canone, copia dell'accordo stesso in formato PDF riproducendo altresì il contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messaggio PEC. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi degli articoli 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e per quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie non abbiano raggiunto alcun accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, può essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota unica del 21 per cento. Le parti, al solo fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca così determinata, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo attestandone per iscritto, in modalità bilaterale, la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978, n. 392, ed alla presente legge.
  3-quinquies. Entro il 31 marzo 2021 dovrà essere convocato, a cura del Ministero dello sviluppo economico, il Tavolo nazionale delle organizzazioni della proprietà edilizia, firmatarie dell'accordo nazionale di attuazione della legge n. 431 del 1998 sottoscritto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 25 ottobre 2016, e di quelle produttive del settore artigianato, commercio, piccola e media industria, al fine di definire il Protocollo nazionale di applicazione della cedolare secca per le locazioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e della presente legge, il modello-tipo di accordo bilaterale di attestazione che le parti dovranno sottoscrivere per accedere ai benefici fiscali previsti al comma 3-bis, nonché al fine di individuare i criteri nazionali e locali per la determinazione dei parametri di riduzione del canone e per le modalità di rilascio delle attestazioni bilaterali sottoscritte in sede locale. Con l'approvazione del Protocollo nazionale di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico provvede a predisporre ed approvare l'Elenco nazionale delle associazioni di categoria dallo stesso riconosciute ed abilitate alla sottoscrizione e al rilascio delle attestazioni bilaterali in conformità alla presente legge. Il regime fiscale introdotto dalla presente legge è applicabile limitatamente al periodo d'imposta 1° gennaio 2021-31 dicembre 2022, salvo possibili proroghe, adottabili anche con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di persistenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
  3-sexies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater, pari a 156,5 milioni di euro per il 2021, a 98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 114,5 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.