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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3-bis.09. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2779

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2020  [ apri ]
3-bis.09.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

  1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.
  3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.